Patente a crediti nei cantieri

Come funzionerà la patente a crediti nei cantieri dal 1 ottobre 2024?

Confermato, dal 1 ottobre, l’obbligo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili, esclusi coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il relativo Regolamento è stato pubblicato con il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 (scaricabile dal sito https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicato-il-regolamento-la-patente-crediti).

La domanda per il suo rilascio in formato digitale dovrà essere presentata dai datori di lavoro e lavoratori autonomi attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

REQUISITI PER IL RILASCIO E COMUNICAZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

  • Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Adempimento da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale
  • Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente

Entro 5 giorni dal deposito dovrà essere informato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE A CREDITI

Per ogni patente saranno disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale.

MOTIVI CHE POSSONO PORTARE ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE A CREDITI

La patente verrà sospesa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei seguenti casi:

  • se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione, stabilita in base alla gravità dell’infortunio, non potrà essere superiore a 12 mesi.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ALLA PATENTE

La base di partenza sarà pari a 30 crediti e si potrà lavorare solo con crediti pari o superiori a 15.

Il punteggio base verrà poi incrementato per:

  • storicità dell’azienda (partendo da un minimo di 5 anni a più di 20 anni di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
  • possesso di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla UNI EN ISO 45001, certificato da Organismi accreditati;
  • adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi (in aggiunta a quelli obbligatori previsti), con punteggio aumentato se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati;
  • possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
  • adozione del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate (datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto);
  • almeno due visite in cantiere svolte dal medico competente affiancato dal RLS oppure dal RLST;
  • dimensione organico aziendale (fino a 15 e con più di 50 dipendenti);
  • possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • possesso certificazione SOA (qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori) di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera;
  • attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli Organismi Paritetici;
  • formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili;
  • certificazione del regolamento interno delle Società Cooperative.

I crediti aggiuntivi verranno subito assegnati per coloro che avranno già i requisiti al momento dell’iscrizione. Se i requisiti verranno conseguiti successivamente si potrà chiedere un aggiornamento sul portale. Nel caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determinerà la sottrazione dei relativi crediti.

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente sarà incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI DALLA PATENTE

Il recupero, fino a 15 crediti, sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni nonchè dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Published On: 22/09/2024 / Categories: Sicurezza /

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