Redazione DUVRI
Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti
Redazione DUVRI
Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. indica l’obbligo di redazione DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” nel caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione per il datore di lavoro committente che ha, all’interno dei propri ambienti di lavoro, una sovrapposizione spaziale e/o temporale di attività non connesse con la propria, comprensive anche di attività svolte da lavoratori autonomi. Il documento deve poi essere abbinato al contratto.
Sono escluse dall’obbligo di elaborazione di tale documento le attività di:
- cantieristica;
- servizi di natura intellettuale;
- forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nel caso in cui l’attività rientri nell’obbligo deli redazione DUVRI, il servizio di consulenza offre:
- contatto con le varie imprese coinvolte nelle attività, al fine del recupero di tutta la documentazione necessaria;
- valutazione dei rischi presenti negli ambienti del committente e di quelli introdotti per lo specifico appalto, con le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- successivi aggiornamenti, qualora necessari per il singolo contratto.