Redazione DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. indica tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi DVR) per tutte le attività che hanno anche un solo lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto.

Nell’elaborazione del documento, oltre al datore di lavoro, sono coinvolti il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente ove previsto e il RLS/RLST (Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) ove designato.

In seguito al sopralluogo presso le sedi operative, il servizio di consulenza offre la redazione del DVR contenente:

  • la valutazione di tutti i rischi (comprensiva di quelli per i quali è prevista una specifica metodologia, quali: rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) per la sicurezza e la salute dell’attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • un’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • l’indicazione del nominativo delle figure che hanno partecipato alla valutazione;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.